Reclami

Per ASSISTENZA INFORMATIVA ed OPERATIVA, i titolari di carte prepagate Lottomaticard/LIS CARD emesse da CartaLIS Imel S.p.A. potranno utilizzare l’apposito modulo web oppure contattare il Call Center tramite i numeri di telefono a disposizione.

Il cliente (Richiedente o Titolare) può presentare reclamo a CartaLis, tramite lettera raccomandata A/R o via telematica, inviando una comunicazione a: CartaLIS Istituto di Moneta Elettronica S.p.A., Ufficio Reclami LottomatiCard:

· Indirizzo: Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano

· indirizzo PEC, abilitato alla recezione di posta elettronica ordinaria: reclami@pec.lispay.it

CartaLIS deve rispondere entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se CartaLIS non può rispondere entro 15 giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative.

Se il Cliente non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”).  

Per ottenere maggiori informazioni in merito al ricorso all’ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, o al box dedicato presente nel sito internet di CartaLIS Istituto di Moneta Elettronica S.p.A. In alternativa, prima del ricorso al giudice ordinario, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, può, singolarmente o in forma congiunta con CartaLIS, attivare un procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo, ricorrendo ad uno degli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto nell'apposto Registro degli Organismi detenuto dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).

Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all’autorità giudiziaria. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.

Qualora il tentativo di risoluzione della controversia presso l’ABF o l’organismo di mediazione fallisca, le eventuali controversie relative al contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma fermo restando che, qualora il Titolare rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi dell’art.  3, comma 1 lett.  a)  del D.Lgs.  6 settembre 2005, n.  206 (il “Codice del Consumo”), il foro competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.



Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2019

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