FAQ Normativa FATCA/AEOI

Attenzione: Gli argomenti trattati in questa sezione non costituiscono una consulenza fiscale. Per domande fiscali contattare il proprio consulente professionale o fare riferimento ai siti web dell'IRS e dell’OCSE.

Si tratta un accordo intergovernativo tra gli U.S.A. e vari Paesi firmatari (ratificato in Italia con la legge n. 95 del 18 giugno 2015 / Accordo del tipo modello IGA 1). Prevede l’identificazione e la segnalazione dei soggetti statunitensi che detengono conti finanziari all’estero. In Italia, la norma obbliga le Istituzioni Finanziarie a trasmettere informazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviarle all’amministrazione fiscale statunitense (IRS).
Si tratta un accordo intergovernativo tra gli U.S.A. e vari Paesi firmatari (ratificato in Italia con la legge n. 95 del 18 giugno 2015 / Accordo del tipo modello IGA 1). Prevede l’identificazione e la segnalazione dei soggetti statunitensi che detengono conti finanziari all’estero. In Italia, la norma obbliga le Istituzioni Finanziarie a trasmettere informazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviarle all’amministrazione fiscale statunitense (IRS).
L’AEOI è un accordo multilaterale tra vari Paesi firmatari che, come FATCA, impone alle Istituzioni Finanziarie di tali Paesi di identificare la propria clientela secondo specifici criteri e di comunicare annualmente per il tramite della locale Amministrazione finanziaria alcune delle informazioni relative ai soggetti identificati.L’AEOI viene applicato tramite il Common Reporting Standard (CRS), ovvero il nuovo standard globale promosso dal G20 e dall'Ocse per lo scambio automatico di informazioni tra i paesi aderenti, circa i 2/3 degli Stati Globali.
L’AEOI è un accordo multilaterale tra vari Paesi firmatari che, come FATCA, impone alle Istituzioni Finanziarie di tali Paesi di identificare la propria clientela secondo specifici criteri e di comunicare annualmente per il tramite della locale Amministrazione finanziaria alcune delle informazioni relative ai soggetti identificati.L’AEOI viene applicato tramite il Common Reporting Standard (CRS), ovvero il nuovo standard globale promosso dal G20 e dall'Ocse per lo scambio automatico di informazioni tra i paesi aderenti, circa i 2/3 degli Stati Globali.
A chi apre un conto finanziario presso una banca italiana verrà chiesto se è residente in Italia, il suo codice fiscale, o l’eventuale tax number fornito dal paese estero di residenza fiscale, luogo e data di nascita, nonché eventuale indirizzo di residenza fiscale estera. In particolare, viene richiesta l’autocertificazione dello status di residenza fiscale. La corretta compilazione è condizione essenziale per evitare una errata classificazione della posizione fiscale e per prevenire qualsiasi disguido conseguente. E’ importante sottolineare che la banca non svolge attività di consulenza fiscale, è quindi essenziale che il titolare fornisca informazioni con la massima chiarezza completezza e precisione possibili.
A chi apre un conto finanziario presso una banca italiana verrà chiesto se è residente in Italia, il suo codice fiscale, o l’eventuale tax number fornito dal paese estero di residenza fiscale, luogo e data di nascita, nonché eventuale indirizzo di residenza fiscale estera. In particolare, viene richiesta l’autocertificazione dello status di residenza fiscale. La corretta compilazione è condizione essenziale per evitare una errata classificazione della posizione fiscale e per prevenire qualsiasi disguido conseguente. E’ importante sottolineare che la banca non svolge attività di consulenza fiscale, è quindi essenziale che il titolare fornisca informazioni con la massima chiarezza completezza e precisione possibili.
La Legge n. 95 del 18 giugno 2015 impone alle Istituzioni Finanziarie italiane di acquisire le informazioni relative ai conti finanziari aperti in Italia da tutti i clienti ovunque fiscalmente residenti. Si precisa che, con riferimento alle persone fisiche: - ai fini FATCA, sono oggetto di segnalazione all'Agenzia delle Entrate le Specified U.S. Person (cittadini o residenti fiscalmente negli USA); - ai fini CRS, sono oggetto di segnalazione le persone fisiche residenti fiscalmente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Pertanto LIS Pay, come tutti gli intermediari dei Paesi firmatari, è tenuta a svolgere l’identificazione della sua clientela e ad effettuare su base annuale la trasmissione dei dati significativi ai fini FATCA e AEOI all’Agenzia delle Entrate.
La Legge n. 95 del 18 giugno 2015 impone alle Istituzioni Finanziarie italiane di acquisire le informazioni relative ai conti finanziari aperti in Italia da tutti i clienti ovunque fiscalmente residenti. Si precisa che, con riferimento alle persone fisiche: - ai fini FATCA, sono oggetto di segnalazione all'Agenzia delle Entrate le Specified U.S. Person (cittadini o residenti fiscalmente negli USA); - ai fini CRS, sono oggetto di segnalazione le persone fisiche residenti fiscalmente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Pertanto LIS Pay, come tutti gli intermediari dei Paesi firmatari, è tenuta a svolgere l’identificazione della sua clientela e ad effettuare su base annuale la trasmissione dei dati significativi ai fini FATCA e AEOI all’Agenzia delle Entrate.
Qualora il titolare della carta prepagata emessa da LIS Pay non intendesse fornire le informazioni richieste, renderà impossibile per LIS Pay l’adempimento degli specifici obblighi di legge; LIS Pay si riserva quindi di intraprendere ogni iniziativa necessaria per non incorrere in sanzioni, ivi compreso la limitazione o il blocco della carta.
Qualora il titolare della carta prepagata emessa da LIS Pay non intendesse fornire le informazioni richieste, renderà impossibile per LIS Pay l’adempimento degli specifici obblighi di legge; LIS Pay si riserva quindi di intraprendere ogni iniziativa necessaria per non incorrere in sanzioni, ivi compreso la limitazione o il blocco della carta.
Ai fini FATCA, si considera “U.S. Person” la persona sottoposta a legge tributaria statunitense. In particolare:
  • tutti i cittadini statunitensi, inclusi quelli con la doppia cittadinanza;
  • tutti i possessori di un permesso di soggiorno permanente (c.d. Green Card);
  • chi abbia soggiornato negli USA per un periodo minimo di 31 giorni nell’anno di riferimento e 183 nell’ultimo triennio, incluso anno in corso (c.d. Substantial Presence Test). Per approfondimenti ed eventuali esenzioni verificare per tipologia di “visto” (es. VISA studenti, insegnanti, ricercatori, atleti, incarichi governativi ecc.)
  • società/ Legal Entity con sede negli Stati Uniti, o comunque controllata da U.S.Person.
Ai fini FATCA, si considera “U.S. Person” la persona sottoposta a legge tributaria statunitense. In particolare:
  • tutti i cittadini statunitensi, inclusi quelli con la doppia cittadinanza;
  • tutti i possessori di un permesso di soggiorno permanente (c.d. Green Card);
  • chi abbia soggiornato negli USA per un periodo minimo di 31 giorni nell’anno di riferimento e 183 nell’ultimo triennio, incluso anno in corso (c.d. Substantial Presence Test). Per approfondimenti ed eventuali esenzioni verificare per tipologia di “visto” (es. VISA studenti, insegnanti, ricercatori, atleti, incarichi governativi ecc.)
  • società/ Legal Entity con sede negli Stati Uniti, o comunque controllata da U.S.Person.
Primo vincolo di appartenenza a uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri. È riportata nel documento di identità.
Primo vincolo di appartenenza a uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri. È riportata nel documento di identità.
Alcuni stati (compreso quello italiano) consentono di essere cittadini di più stati, cioè il diritto di avere la doppia o la plurima cittadinanza. Vale sia per i cittadini italiani che trasferendosi all’estero in modo stabile vogliono ottenere anche la cittadinanza del paese in cui vivono, sia per coloro che arrivano in Italia e decidono di viverci senza rinunciare a essere cittadini del loro paese di origine. Tale condizione è verificabile consultando i propri documenti di identità e, ad esempio, verificando il possesso di più passaporti.
Alcuni stati (compreso quello italiano) consentono di essere cittadini di più stati, cioè il diritto di avere la doppia o la plurima cittadinanza. Vale sia per i cittadini italiani che trasferendosi all’estero in modo stabile vogliono ottenere anche la cittadinanza del paese in cui vivono, sia per coloro che arrivano in Italia e decidono di viverci senza rinunciare a essere cittadini del loro paese di origine. Tale condizione è verificabile consultando i propri documenti di identità e, ad esempio, verificando il possesso di più passaporti.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Si tratta di ogni ulteriore residenza fiscale rispetto alla principale. Si ha una residenza fiscale in uno Stato quando, in virtù della legislazione dello Stato stesso, si è assoggettati ad imposta, in ragione del domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Resta escluso il caso di imposta dovuta soltanto per il reddito che si ricava da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato (es. pagare le tasse per un immobile all’estero senza risiedervi con comporta la residenza fiscale in quello Stato).
Si tratta di ogni ulteriore residenza fiscale rispetto alla principale. Si ha una residenza fiscale in uno Stato quando, in virtù della legislazione dello Stato stesso, si è assoggettati ad imposta, in ragione del domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Resta escluso il caso di imposta dovuta soltanto per il reddito che si ricava da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato (es. pagare le tasse per un immobile all’estero senza risiedervi con comporta la residenza fiscale in quello Stato).
Si tratta eventuale ulteriore codice univoco/ tax number (fornito dallo Stato dove si ha la seconda o terza residenza) che serve come identificazione nei confronti dell’Autorità Fiscale (ad. es. per il pagamento delle tasse).
Si tratta eventuale ulteriore codice univoco/ tax number (fornito dallo Stato dove si ha la seconda o terza residenza) che serve come identificazione nei confronti dell’Autorità Fiscale (ad. es. per il pagamento delle tasse).